Art. 2.
(Esercizio dell'attività di
intermediazione sulla pubblicità).

      1. L'esercizio professionale dell'attività di intermediazione sulla pubblicità può essere svolto esclusivamente da imprese iscritte al registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

 

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      2. Alle imprese che svolgono attività di intermediazione sulla pubblicità si applicano l'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e l'articolo 43 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.